SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE IL RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2001/12/CE RELATIVA ALLO SVILUPPO DELLE FERROVIE COMUNITARIE,
DELLA DIRETTIVA 2001/13/CE RELATIVA ALLE LICENZE ALLE IMPRESE FERROVIARIE, E
DELLA DIRETTIVA 2001/14/CE RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLA CAPACITÀ DI
INFRASTRUTTURA FERROVIARIA, ALLA IMPOSIZIONE DEI DIRITTI PER L’UTILIZZO
DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA E ALLA CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 1°
marzo 2002, n. 39, (legge comunitaria 2001) e in particolare l’articolo 1,
commi 1,3 e 5, e l’allegato B;
Viste le direttive del Parlamento europeo e del
Consiglio 2001/12/CE del 26 febbraio 2001, relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie, 2001/13/CE del 26 febbraio 2001, relativa alle licenze alle
imprese ferroviarie, e 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti
per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di
sicurezza;
Visto
l’articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto
il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del…… .;
Sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del…… .;
Sulla proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e degli
affari regionali,
EMANA
il seguente decreto legislativo
1.
Il
presente decreto disciplina:
a)
l'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a
servizi di trasporto ferroviario nazionali e internazionali, nonché i principi
e le procedure da applicare nella determinazione e nella imposizione dei
diritti dovuti per il suo utilizzo;
b)
l’attività di trasporto per ferrovia effettuata da imprese ferroviarie
operanti in Italia e i criteri relativi al rilascio, alla proroga ed alla modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte
delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie;
c)
il diritto di accesso all’infrastruttura ferroviaria per le associazioni
internazionali di imprese ferroviarie e per le imprese ferroviarie;
d)
i principi e le procedure da seguire nella ripartizione della capacità
di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei diritti dovuti per
l’utilizzo della infrastruttura.
2.
Il
presente decreto non si applica:
a) alle
reti ferroviarie locali e regionali isolate, adibite al trasporto passeggeri ;
b) alle
reti ferroviarie adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri
urbani e suburbani;
c) alle reti ferroviarie regionali adibite
unicamente alla prestazione di servizi merci regionali da parte di un'impresa
ferroviaria la cui attività si limita all’esercizio di servizi di trasporto
di interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale, di cui
al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,
finché non vi siano richieste di utilizzo della capacità della rete da parte
di un altro richiedente;
d) alle infrastrutture ferroviarie private
adibite unicamente al trasporto merci effettuato dal proprietario delle stesse
infrastrutture.
3.
Le
reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione
del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e
i compiti di programmazione e di amministrazione, sono regolate, con
particolare riferimento a quanto attiene all’utilizzo ed alla gestione di tali
infrastrutture, all’attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso
all’infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della
capacità di infrastruttura, sulla base dei principi delle direttive 2001/12/CE,
200/13/CE e 2001/14/CE e dal presente decreto, nonché dal decreto legislativo n.422/1997 e successive modificazioni.
4.
Per
le reti di cui al comma 3 le funzioni dell’organismo di regolazione di cui
all’articolo 37 sono svolte dalle regioni interessate o da apposito
organismo individuato dalle stesse sulla base dei principi stabiliti dalla
direttiva 2001/14/CE e dal presente decreto.
5.
Entro
sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuate: le reti ed i servizi ferroviari di cui
al comma 3, i criteri relativi alla determinazione dei
canoni di accesso ed all’assegnazione della capacità di infrastruttura da
adottarsi riguardo alle predette reti, i criteri relativi alla gestione delle
licenze, le modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle
regioni, nonché i criteri di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,
lettera c).
Art. 2
1.
Le
attività disciplinate dal presente decreto sono uniformate ai seguenti principi:
a) autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese
ferroviarie;
b) possibilità di risanamento della
struttura finanziaria delle imprese di settore;
c) separazione contabile o costituzione di imprese separate per la gestione dell’infrastruttura
ferroviaria e per l’esercizio dell’attività di trasporto a mezzo ferrovia;
d) libertà di accesso
al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie,
in conformità alle prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie e negli
articoli 49 e seguenti del Trattato CE, a condizioni eque, non discriminatorie
e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario.
1.
Ai
fini del presente decreto si intende per:
a)
“assegnazione
di capacità”, il processo attraverso il quale vengono
esaminate le richieste e definita l'assegnazione della capacità di una
determinata infrastruttura ferroviaria;
b)
“richiedente”,
un'impresa ferroviaria titolare di licenza e/o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie, ciascuna in possesso di licenza,
nonché una persona fisica o giuridica con un interesse di pubblico servizio o
commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione
di un servizio di trasporto ferroviario, che stipula apposito “accordo quadro”
con il gestore dell’infrastruttura;
c)
“infrastruttura
saturata”, una sezione della rete infrastrutturale ferroviaria dove, anche dopo
il coordinamento delle diverse richieste di assegnazione di capacità, non è possibile soddisfare
pienamente la domanda, anche se solo
in determinati periodi temporali di esercizio;
d)
“piano
di potenziamento della capacità”, una misura o una serie di misure con un
calendario di attuazione volte a rimediare alle
limitazioni di capacità che portano a dichiarare una sezione
dell'infrastruttura “infrastruttura saturata”;
e)
“coordinamento”,
la procedura in base alla quale il gestore dell’infrastruttura e i richiedenti
cercano di risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacità di infrastruttura confliggenti;
f)
“accordo
quadro”, un accordo di carattere generale giuridicamente vincolante di diritto
pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e
del gestore dell'infrastruttura in relazione alla
capacità di infrastruttura da assegnare e ai diritti da riscuotere per un
periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio;
g)
“impresa ferroviaria”, qualsiasi impresa pubblica o
privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella
prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e
che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese
che forniscono solo la trazione;
h)
“gestore dell’infrastruttura”, soggetto incaricato in particolare
della realizzazione, della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e
della gestione
in sicurezza della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore dell'infrastruttura, anche
per parte della rete, possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie vigenti e nel presente decreto;
i)
“rete”,
l'intera infrastruttura ferroviaria gestita da un gestore dell'infrastruttura;
j)
“rete ferroviaria transeuropea per
il trasporto delle merci”, l’infrastruttura per il servizio di trasporto internazionale
di merci come individuata
nell’Allegato I della direttiva 2001/12/CE;
k)
“prospetto
informativo della rete”, un documento in cui sono
precisati in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure e i
criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione dei corrispettivi
dovuti per l’utilizzo dell’infrastruttura e dei servizi, nonché quelli relativi
all’ assegnazione della capacità e che contiene anche ogni altra informazione
necessaria per presentare richieste di capacità di infrastruttura;
l)
“infrastruttura
ferroviaria”, l’infrastruttura definita nell’allegato 1, parte A, del
regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione del 18 dicembre 1970, che
individua il contenuto delle voci degli schemi per la contabilità dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del
Consiglio del 4 giugno 1970, ad eccezione dell’ultimo alinea che, ai soli fini
del presente decreto, si limita alla formulazione di “Edifici adibiti al
servizio delle infrastrutture”;
m)
“associazione
internazionale di imprese ferroviarie”, associazione
che comprende almeno due imprese ferroviarie stabilite in due o più Stati
dell’Unione europea, che ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale
tra Stati membri;
n)
“licenza”,
autorizzazione, valida su tutto il territorio comunitario, rilasciata dalle apposite autorità degli Stati membri a un'impresa che ha
sede nel territorio comunitario, con cui viene riconosciuta la qualità di
“impresa ferroviaria” e viene legittimato l’espletamento di servizi
internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia; la licenza può
essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi;
o)
“autorità preposta al rilascio delle licenze”, l'organismo
incaricato dallo Stato membro di rilasciare le licenze in campo ferroviario.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è l’organismo
nazionale incaricato del rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie che
hanno sede nel territorio italiano;
p)
“titolo
autorizzatorio”, il titolo di cui all’articolo n.131, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti su richiesta delle imprese ferroviarie in
possesso di licenza, che consente l’espletamento, sulla rete infrastrutturale
nazionale, di tutte le tipologie di servizi di trasporto in ambito nazionale ed
internazionale, a condizioni di reciprocità qualora si tratti di imprese
ferroviarie aventi sede all’estero o loro controllate;
q)
“servizio di trasporto internazionale”, di merci o di
passeggeri, il servizio di trasporto nel quale il treno attraversa almeno una
frontiera di uno Stato membro; il treno può essere unito ad altro convoglio e/o
anche scomposto e le varie sezioni possono avere origini e destinazioni
diverse, purchè tutto il materiale rotabile trainato
attraversi almeno una frontiera;
r)
“orario
di servizio”, i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e
del materiale rotabile sull'infrastruttura in questione durante il suo periodo
di validità;
s)
“traccia oraria”, la frazione di capacità
dell’infrastruttura ferroviaria necessaria a far viaggiare un convoglio tra due
località in un determinato
periodo temporale;
t)
“capacità”,
la somma delle tracce orarie che costituiscono la
potenzialità di utilizzo di determinati segmenti di infrastruttura ferroviaria;
u)
“servizi regionali”, i
servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto
di una regione.
IMPRESE FERROVIARIE
Art. 4
Principi
1. Le imprese ferroviarie
stabilite o che si stabiliranno in Italia devono possedere uno status giuridico
indipendente per quanto riguarda la gestione, l’amministrazione ed il controllo
interno in materia amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, il bilancio e la contabilità
delle imprese ferroviarie devono essere distinti da quelli dello Stato.
2. Le
imprese ferroviarie applicano gli standard e le norme di sicurezza definiti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su
proposta del gestore dell’infrastruttura, nonché le disposizioni e le
prescrizioni del gestore dell’infrastruttura in materia.
Art. 5
Contabilità
e bilancio delle imprese ferroviarie
1.
Le
imprese ferroviarie rendono pubblico il bilancio
annuale.
2.
Nel
bilancio annuale sono tenute separate le attività
connesse con la prestazione di servizi di trasporto merci.
3.
Qualora
siano erogati fondi per le attività relative alla
prestazione di servizi di trasporto per servizio pubblico, essi devono figurare
separatamente nella pertinente contabilità e non possono essere trasferiti alle
attività relative alla prestazione di altri servizi di trasporto o ad altre
attività.
4.
Qualora l’impresa ferroviaria svolga attività connesse alla
gestione dell’infrastruttura ferroviaria, nel bilancio sono tenute separate le
attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto da quelle connesse
alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria.
Il finanziamento pubblico concesso ad uno di questi due settori di attività non può essere trasferito all'altro. I conti relativi ai
due settori di attività sono tenuti in modo da riflettere tale divieto.
1.
L’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria è consentito a condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri:
a)
il possesso della licenza di cui all’articolo 3, lettera n), che
legittima l’espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di
persone per ferrovia, fermo restando che in caso di associazione tutte le
imprese ferroviarie associate debbono essere titolari di licenza corrispondente
al servizio da prestare.
b) la disponibilità in qualsiasi momento
del certificato di sicurezza rilasciato, dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria
di cui si richiede l’utilizzo, ai sensi dell’articolo 10;
c)
l’avvenuta conclusione con il gestore dell’infrastruttura ferroviaria,
direttamente o per il tramite dell’associazione internazionale eventualmente
costituita con altre imprese ferroviarie, dei necessari accordi amministrativi,
tecnici, finanziari, necessari per disciplinare gli aspetti del controllo,
della sicurezza e conseguenti all’assegnazione di capacità e alla imposizione
dei diritti. Le condizioni di base degli
accordi non devono essere discriminatorie.
2.
Le
imprese ferroviarie che intendono effettuare tutte o
alcune delle tipologie di servizi di trasporto di seguito indicate, devono
possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p):
a)
nazionale merci,
b)
nazionale passeggeri,
c)
internazionale passeggeri, nella parte di infrastruttura ferroviaria
nazionale.
3.
In
sede di stipulazione degli accordi previsti al comma 1, lettera c), il gestore
dell’infrastruttura ferroviaria accerta che l’impresa ferroviaria sia in possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano
o da altro Stato membro dell’Unione europea.
Art. 7
Licenza
1.
Possono
chiedere il rilascio della licenza di cui all’articolo 3, lettera n), le
imprese con sede in Italia che sono in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 8, che dispongono direttamente, o si impegnano,
con la presentazione di un dettagliato piano aziendale, a disporre dal momento
dell’inizio dell’attività:
a) di materiale rotabile,
b) del personale incaricato della guida e
dell’accompagnamento dei convogli,
c) della copertura assicurativa per la responsabilità
civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri,
il bagaglio, le merci trasportate, la posta, le altre imprese ferroviarie, il
gestore dell’infrastruttura ferroviaria e i terzi.
2.
La
domanda, presentata su carta legale, deve indicare la tipologia o le tipologie
dei servizi che l’impresa intende espletare e deve
essere firmata dal rappresentante legale dell’impresa.
3.
La
licenza è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni
complete concernenti i requisiti indicati all’articolo 8, con provvedimento
comunicato al soggetto richiedente la licenza. Il rigetto della richiesta deve
essere motivato. Del rilascio della licenza è fatta comunicazione alla Commissione
europea.
4.
La
licenza rilasciata ai sensi del comma 3 deve indicare le tipologie dei servizi,
di sola trazione o di trasporto per ferrovia di merci e/o di persone che
l’impresa è legittimata ad espletare.
5.
La
licenza è valida in tutto il territorio della Comunità Europea.
6.
Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, all’atto della
presentazione della domanda, al pagamento di un diritto commisurato ai costi
sostenuti per l’istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le
procedure di rilascio della licenza. Le modalità del pagamento e
l’ammontare del diritto sono determinati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da
emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8
Requisiti
per il rilascio della licenza
1. Le
imprese ferroviarie devono essere in possesso di
requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale per
ottenere il rilascio della licenza.
2. Costituiscono
requisiti di onorabilità:
a)
non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta
amministrativa o ad amministrazione straordinaria, salvo che sia intervenuta
sentenza di riabilitazione civile, né essere stati ammessi, nei cinque anni
antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo
o di amministrazione controllata;
b)
non aver riportato sentenze di condanna o di applicazione della pena ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti contro il
patrimonio, contro la fede la pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria
e il commercio, contro la pubblica incolumità, contro la pubblica
amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice
civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per
delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni, salvo che sia intervenuta sentenza di
riabilitazione;
c)
non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o ripetute
degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro,
tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di
sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in materia di legislazione
doganale per le società che intendessero effettuare trasporti di merci soggette
a procedure doganali;
d)
non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali o
patrimoniali;
e)
non sussista alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere
posseduti:
a)
dai titolari delle imprese individuali;
b)
da tutti i soci delle società di persone;
c)
dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita
semplice o in accomandita per azioni;
d)
dagli amministratori delegati e dai legali rappresentanti per
ogni altro tipo di società.
4. Se
non si tratta di imprese individuali il requisito di
cui al comma 2, lettera a), deve essere altresì posseduto dall’ente che
esercita l’impresa.
5. Costituisce
requisito di capacità finanziaria la capacità dell’impresa di far fronte agli
impegni effettivi e potenziali, stabiliti in base a
presupposti realistici, per un periodo non inferiore a dodici mesi.
6. Per
l’effettuazione dell’esame di capacità finanziaria la
richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni e in
particolare, dei seguenti elementi:
a)
risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari,
anticipi concessi in conto corrente, prestiti;
b)
fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;
c)
capitale di esercizio;
d)
costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per
veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;
e)
oneri gravanti sul patrimonio dell’impresa ferroviaria.
7. Per
la dimostrazione del possesso del requisito della capacità finanziaria di cui
al comma 5 l’impresa presenta una relazione, prodotta da un revisore dei conti
o da altro esperto contabile, valutativa delle informazioni richieste sulla
base degli elementi indicati al comma 6, nonché idonea
documentazione da parte di una banca o una cassa di risparmio.
8. In
materia di competenza professionale, l’impresa ferroviaria garantisce:
a)
di disporre o di essere in grado di disporre di un’organizzazione
gestionale efficiente e di possedere le conoscenze e l’esperienza necessaria
per esercitare un controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci
relativamente ai servizi ferroviari della tipologia specificata nella licenza;
b)
che il personale responsabile della sicurezza ed in particolare quello
addetto alla guida dei convogli sia pienamente qualificato nel proprio campo di
attività;
c)
che il personale, il materiale rotabile e l’organizzazione siano tali da
garantire un alto livello di sicurezza per i servizi ferroviari da espletare.
9. Per
l’effettuazione dell’esame della competenza professionale la richiesta di
licenza deve essere corredata da specifiche informazioni relativamente:
a)
alla natura e allo stato di manutenzione del materiale rotabile con
particolare riguardo alle norme di sicurezza;
b)
alle qualifiche del personale responsabile della sicurezza, nonché alle
modalità di formazione del personale, fermo restando che il rispetto dei
requisiti in materia di qualifiche deve essere provato mediante la presentazione
dei corrispondenti documenti giustificativi.
10.
Le
informazioni di cui ai punti a) e b) del comma 9 possono essere sostituite da
un piano organico che specifica i programmi di acquisizione
e gestione delle risorse umane e strumentali, inclusa la manutenzione del
materiale rotabile, con particolare riferimento alle norme di sicurezza.
Art. 9
Validità
della licenza
1.
La
licenza ha validità temporale illimitata, salvo quanto previsto dal presente
articolo.
2.
Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualsiasi momento, può richiedere all’impresa di comprovare il possesso ed il
mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della licenza.
3. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
revoca la licenza se accerta la mancanza dei
titoli e dei requisiti per il suo rilascio, mentre ne sospende l’efficacia
quando esiste un dubbio fondato circa la loro effettiva sussistenza, per un
periodo non superiore ad un mese, per l’effettuazione dei necessari
accertamenti.
4. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora constati
che sussistono fondati dubbi circa il mantenimento, da parte di un’impresa
ferroviaria cui l’autorità di un altro Stato membro ha rilasciato una licenza,
dei requisiti previsti per il possesso della stessa dalla direttiva 95/18/CE e
successive modificazioni, ne informa senza indugio tale autorità.
5. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può
rilasciare una licenza temporanea per il tempo necessario alla riorganizzazione
dell’impresa ferroviaria, comunque non superiore al periodo di sei mesi dalla
data di rilascio, purchè non sia compromessa la
sicurezza del servizio di trasporto, quando la sospensione o la revoca della licenza
è dovuta al mancato possesso dei requisiti di capacità finanziaria.
6. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può
sospendere la licenza o richiedere la conferma dell’istanza di rilascio quando
l’impresa ferroviaria sospende l’attività per oltre sei mesi o non la inizia
decorsi sei mesi dal rilascio della licenza. L’impresa ferroviaria può chiedere
la concessione di un termine più lungo di sei mesi per l’inizio dell’attività
in considerazione della specificità dei servizi
prestati.
7. L’impresa
ferroviaria è tenuta a richiedere la conferma della licenza nel caso in cui siano sopravvenute modifiche della configurazione giuridica
dell’impresa stessa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione
del controllo societario da parte di un altro soggetto. L’impresa ferroviaria che richiede la
conferma può continuare l’attività a meno che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sospenda, con provvedimento motivato, l’efficacia della
licenza già rilasciata se ritiene compromessa la sicurezza del servizio di
trasporto.
8.
L’impresa
ferroviaria che intende estendere o modificare in modo rilevante la propria
attività deve chiedere la revisione della licenza.
9.
Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
può revocare la licenza quando l’impresa
ferroviaria risulta assoggettata ad una procedura concorsuale e mancano
realistiche possibilità di una soddisfacente ristrutturazione entro un
ragionevole periodo di tempo.
10.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
comunica senza indugio alla Commissione delle
Comunità europee i provvedimenti di revoca, sospensione o modifica delle
licenze adottati.
11.
Al fine di verificare l’effettivo adempimento
e il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, con cadenza quinquennale, al riesame della
posizione di ciascuna impresa ferroviaria cui è stata rilasciata la licenza,
ferma restando comunque la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad
apposite verifiche circa l’osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e
requisiti.
Art. 10
Certificato
di sicurezza
1.
Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
definisce gli standard e le norme di sicurezza,
su proposta del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, e vigila sulla loro
applicazione.
2.
Al
fine di garantire il sicuro e affidabile espletamento dei servizi ferroviari il
certificato di sicurezza di cui al presente articolo attesta la conformità alle
normative nazionali, compatibili con il diritto comunitario, per quanto riguarda
i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari e i
requisiti di sicurezza relativi al personale, al
materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa ferroviaria, con
particolare riguardo agli standard in materia di sicurezza della circolazione
ed alle disposizioni e prescrizioni emanate per le singole linee e per i
singoli servizi.
3.
Per
il rilascio del certificato di sicurezza le imprese
ferroviarie devono dimostrare che il personale incaricato della guida e
dell’accompagnamento dei convogli utilizzati per l’espletamento dei servizi di
trasporto possiede la formazione e le conoscenze necessarie per il rispetto
delle disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione.
4.
Ai
fini del rilascio del certificato di sicurezza, le imprese ferroviarie devono
dimostrare che il materiale rotabile che compone i convogli è stato
regolarmente omologato, immatricolato e sottoposto a tutti i controlli
prescritti in materia dalla normativa vigente e secondo le regole di esercizio dell'infrastruttura in questione.
5.
Il
certificato di sicurezza è rilasciato, su richiesta
del legale rappresentante dall’impresa, dal gestore dell’infrastruttura
ferroviaria entro tre mesi dalla richiesta. Entro lo stesso termine
il gestore dell’infrastruttura ferroviaria comunica ai richiedenti la
ragione del mancato rilascio.
6.
Il
gestore dell’infrastruttura ferroviaria controlla periodicamente la sussistenza
dei requisiti previsti dal presente decreto per il rilascio del certificato di
sicurezza e può revocare in tutto o in parte il certificato stesso, informandone
immediatamente l’autorità che ha rilasciato la licenza all’impresa ferroviaria,
nel caso in cui accerta la perdita dei requisiti previsti dal presente
articolo.
7.
Il
gestore dell’infrastruttura ferroviaria è tenuto a rispettare gli obblighi di
riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati in proprio possesso, in conformità alla normativa in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
8.
Per
il rilascio del certificato di sicurezza il gestore
dell’infrastruttura ferroviaria applica diritti commisurati ai costi sostenuti
per l’istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di
certificazione.
GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA
1.
Il
gestore dell’infrastruttura ferroviaria è soggetto autonomo ed indipendente,
sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, dalle imprese operanti nel
settore dei trasporti.
2.
Il
gestore dell’infrastruttura ferroviaria è responsabile del controllo della
circolazione in sicurezza dei convogli, della
manutenzione e del rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico,
commerciale e finanziario.
3.
Il gestore dell’infrastruttura
ferroviaria è tenuto al rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali
in suo possesso.
4.
Al
gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale sono affidati in via
esclusiva i compiti e le funzioni relativi al rilascio
del certificato di sicurezza nonchè il calcolo e
riscossione dei canoni e l’assegnazione di capacità, sulla base delle
disposizioni di cui agli articoli 17 e 27.
5.
Per
quanto riguarda gestori di infrastrutture ferroviarie
regionali e locali, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto,
ove l’attività di gestione dell’infrastruttura ferroviaria sia svolta da un
soggetto che sia titolare anche di un’impresa ferroviaria, l’attività stessa
deve essere espletata, senza oneri aggiunti per la finanza pubblica, attraverso
una struttura aziendale autonoma e distinta, sotto il profilo patrimoniale e
contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attività
espletate in qualità di impresa ferroviaria.
I criteri per la separazione contabile sono stabiliti dal Regolamento
(CEE) n.1108/70.
1.
Il
gestore dell’infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese
ferroviarie, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto,
l’infrastruttura ferroviaria, e presta i servizi di cui all’ articolo 20, nel
rispetto dei principi di non discriminazione e di equità, allo scopo di
garantire un’efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la massima
utilizzazione della relativa capacità.
2.
In
caso di emergenza, ovvero di guasti che rendano
l’infrastruttura temporaneamente inutilizzabile, il gestore
dell’infrastruttura, ove sussista assoluta necessità e urgenza, può disporre
anche senza preavviso che le linee ferroviarie per le quali è stata effettuata
assegnazione di capacità siano rese temporaneamente indisponibili per il tempo
necessario alla riparazione del guasto o alla risoluzione del problema tecnico.
Ove necessario, il gestore dell’infrastruttura può altresì richiedere alle
imprese ferroviarie, con le modalità previste nel
prospetto informativo della rete di cui all’articolo 13, di mettere a
disposizione risorse al fine di coadiuvarlo nel ripristino della normalità.
Art. 13
Prospetto
Informativo della Rete
1.
Il
gestore dell’infrastruttura, previa consultazione delle parti interessate,
elabora un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico
aggiornamento e procede ad apportare le opportune
modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e
prescrizioni dell’organismo di regolazione di cui all’articolo 37.
2.
Il
prospetto informativo della rete deve contenere:
a)
un’esposizione dettagliata delle caratteristiche dell’infrastruttura
disponibile e delle condizioni di accesso alla stessa;
b)
un’esposizione dettagliata dei principi, criteri, procedure, modalità e
termini di calcolo e riscossione relativi al canone di pedaggio ed ai
corrispettivi dovuti per la prestazione di servizi di cui all’articolo 20, qualora
questi siano prestati da un unico fornitore. In detta esposizione sono
precisati la metodologia, le norme e, se del caso, i parametri utilizzati ai
fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 7, e
dell’articolo 18;
c)
un’esposizione dettagliata dei criteri, procedure, modalità e termini
relativi al sistema di assegnazione della capacità di infrastruttura ed all’erogazione
dei servizi di cui all’articolo 20, nonché ogni altra informazione necessaria
per presentare richieste di capacità di infrastruttura e, in particolare:
1)
le modalità di presentazione delle richieste di capacità;
2)
i requisiti e le condizioni necessarie per ottenere la capacità
richiesta;
3)
i termini per la presentazione delle richieste e per l’assegnazione
della capacità;
4)
i principi che disciplinano la procedura di coordinamento di cui
all’articolo 29;
5)
le procedure da seguire ed i criteri da utilizzare in ipotesi di
infrastruttura saturata;
6)
informazioni dettagliate in ordine alle restrizioni all’utilizzo dell’infrastruttura;
7)
le condizioni sulla base delle quali si terrà conto dei precedenti livelli
di utilizzo della capacità, anche ai fini della individuazione delle priorità
nell’ambito della procedura di assegnazione della capacità;
d) una esposizione dettagliata delle misure adottate per
garantire un trattamento adeguato delle richieste di capacità per
l’effettuazione di servizi di trasporto merci e di servizi di trasporto
internazionale, nonché delle richieste di capacità per l’effettuazione di
servizi di trasporto specifici, anche saltuari o occasionali, soggette alla
procedura di cui all’articolo 31;
3.
E’
consentito ad ogni parte interessata di ottenere copia del prospetto
informativo della rete, dietro presentazione di apposita
domanda. Il gestore dell’infrastruttura
può richiedere, a tal fine, la corresponsione di un contributo che non può
eccedere le spese di pubblicazione del prospetto informativo stesso.
4.
Il
prospetto informativo della rete deve essere pubblicato almeno quattro mesi
prima della scadenza del termine per la presentazione
delle richieste di assegnazione di capacità d’infrastruttura.
1.
I
rapporti tra il gestore dell’infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un
contratto di programma. Il contratto di programma è stipulato per un periodo
minimo di tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio
dello Stato, nel rispetto dei principi di indipendenza
patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicità
in relazione alla qualità del servizio prestato e di programmazione delle attività,
degli investimenti e dei finanziamenti, mirante alla realizzazione
dell’equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali, indicando
i mezzi per farvi fronte.
2.
Nel
contratto di programma di cui al comma 1 è disciplinata nei limiti delle risorse
annualmente iscritte nel bilancio dello Stato la concessione di finanziamenti
per far fronte a nuovi investimenti, alla manutenzione straordinaria ed al
rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, ai fini del miglioramento della
qualità dei servizi, dello sviluppo
dell’infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili
con l’evoluzione tecnologica.
3.
Nel
contratto di programma di cui al comma 1 può essere altresì prevista, nei
limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, la
concessione di un indennizzo al gestore dell’infrastruttura ferroviaria per le
perdite finanziarie conseguenti alla assegnazione di
capacità di infrastruttura ferroviaria per la prestazione dei servizi
nell’interesse della collettività definiti dal regolamento (CEE) n. 1191/69,
del Consiglio del 26 giugno 1969 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero
conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria
specificamente finalizzata a favorire lo sviluppo dei trasporti ferroviari
delle merci
4.
Nel
contratto di programma di cui al comma 1, tenendo in debito conto la necessità
di garantire il conseguimento di elevati livelli di
sicurezza, l’effettuazione delle operazioni di manutenzione, nonché il
miglioramento della qualità dell’infrastruttura e dei servizi ad essa connessi,
sono previsti, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello
Stato, incentivi al gestore per ridurre i costi di fornitura
dell'infrastruttura e il livello dei diritti di accesso.
5.
Nell’ambito
della politica generale di Governo, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria
è tenuto all’elaborazione ed all’aggiornamento di un piano di
impresa comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da
sottoporre all’approvazione dell’azionista e da trasmettere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il piano
ha lo scopo di garantire l’uso e lo sviluppo ottimali
ed efficienti dell’infrastruttura, assicurando al tempo stesso l’equilibrio
finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi.
Art.
15
1.
I conti del gestore dell’infrastruttura
ferroviaria devono presentare un tendenziale equilibrio tra i ricavi derivanti
dalla riscossione dei canoni di cui all’articolo 17, 18 e 19 e
dei corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all’articolo 20, le
eccedenze provenienti da altre attività commerciali e i contributi pubblici
definiti nel contratto di programma di cui all’articolo 14, da un lato, e
i costi relativi alla gestione dell’infrastruttura
al netto degli ammortamenti, dall’altro.
2.
Il
gestore dell’infrastruttura utilizza un sistema di contabilità regolatoria che evidenzia i meccanismi di
imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi
alla sua attività. In particolare tale
sistema presenta un grado di disaggregazione delle
poste contabili tale da evidenziare l’attribuzione dei costi e dei ricavi ai
singoli processi industriali, nonché la destinazione
dei contributi ed incentivi pubblici. Il gestore dell’infrastruttura provvede ad aggiornare periodicamente l’imputazione dei
costi secondo la migliore pratica internazionale.
3.
I
risultati derivanti dal sistema di contabilità di cui al comma 2 sono
comunicati annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell’efficienza
della spesa e del rispetto di quanto previsto al comma 1.
DIRITTI E CANONI
Art. 16
Diritto di accesso e transito sull’infrastruttura ferroviaria
1. Le associazioni internazionali
di imprese ferroviarie di cui almeno una abbia la
sede principale in Italia hanno il diritto di accesso e di transito sull’infrastruttura
ferroviaria per le prestazioni di servizi di trasporto internazionali con
gli altri Stati membri dell’Unione europea in cui sono stabilite le imprese
che costituiscono l’associazione.
2. Le associazioni internazionali
di imprese ferroviarie hanno il diritto di transito
in Italia per l’espletamento di servizi di trasporto internazionale tra gli
altri Stati membri in cui hanno sede le imprese ferroviarie che costituiscono
l’associazione.
3. Le imprese ferroviarie con sede
nel territorio dell’Unione europea, hanno il diritto di
accesso all’intera rete ferroviaria nazionale per l’espletamento di
servizi di trasporto internazionale di merci.
4.
Le
imprese ferroviarie con sede nel territorio dell’Unione europea, ed in possesso
del titolo autorizzatorio di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera p), hanno il diritto di accesso all’intera rete ferroviaria nazionale
per l’espletamento di servizi di trasporto internazionale nella parte di
infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché di servizi di trasporto nazionale
di passeggeri o di merci.
Art. 17
Canoni
per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria
1.
Ai
fini dell’accesso e dell’utilizzo equo e non discriminatorio
dell’infrastruttura, ferroviaria da parte delle associazioni ferroviarie e
delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del gestore dell’infrastruttura
ferroviaria e previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, è stabilito il canone dovuto per l’accesso all’infrastruttura
ferroviaria. Con lo stesso decreto sono definiti il quadro per l’accesso
all’infrastruttura ed i principi e procedure per l’assegnazione della capacità
di cui all’articolo 27 e per il calcolo del canone per l’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per la fornitura dei
servizi di cui all’ articolo 20. Il decreto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
2.
Il
gestore dell’infrastruttura ferroviaria, sulla base di
quanto disposto al comma 1, calcola il canone dovuto dalle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per
l’utilizzo dell’infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso.
3.
Ai
fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi
diretti e indiretti di circolazione, i costi di energia
sostenuti dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della
corrispondente attività, nonché le spese generali dirette e quota di quelle
indirette. Dai costi così considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e
gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto di
programma di cui all’articolo 14.
4.
Per
impedire discriminazioni, deve essere garantito che gli importi medi e
marginali del canone per usi equivalenti dell’infrastruttura siano comparabili
e che i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano soggetti al
pagamento dello stesso canone. Del
rispetto di tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto
informativo della rete.
5.
Per
il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria, si applicano i seguenti parametri:
a)
qualità dell’infrastruttura ferroviaria, intesa come velocità massima e
attrezzatura tecnica ed impiantistica della linea;
b)
saturazione, legata alla densità dei convogli sulle singole tratte
infrastrutturali all’interno della giornata e all’intensità di utilizzo dei
nodi ferroviari;
c)
usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e
alla velocità del convoglio, nonché alle caratteristiche del contatto tra
pantografo e catenaria;
d)
velocità, intesa come grado di assorbimento di capacità sulla
linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si
inserisce la traccia oraria richiesta;
e)
consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata.
6.
Il
parametro indicato al comma 5, lettera a), viene
utilizzato per il calcolo del diritto di prenotazione dovuto da ciascun
assegnatario di capacità per le tracce orarie programmate nell’orario ferroviario. Gli altri parametri di cui al comma 5 si
applicano su base chilometrica.
7.
Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può
individuare con proprio decreto, sentito il Ministero dell’economia e delle
finanze, previa consultazione del gestore dell’infrastruttura, le ulteriori
eventuali tipologie di costo da prendere in considerazione ai fini della
determinazione del canone.
8.
Il
canone dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria è soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione
programmato. Eventuali modifiche agli
elementi essenziali per il calcolo del canone devono essere rese pubbliche con
almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di
applicazione.
9.
In
sede di applicazione del decreto di cui al comma 1, il
gestore dell’infrastruttura ferroviaria può, sulla base dei principi stabiliti
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adeguare l’ammontare del
canone in funzione dei volumi e della qualità delle capacità richieste, nonché
in relazione alla situazione del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento dell’infrastruttura, con corrispondenti
variazioni dei corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in
modo trasparente e non discriminatorio.
10.
Nelle
more dell’emanazione del decreto di cui al comma 1, della conseguente
determinazione dei canoni da parte del gestore dell’infrastruttura e del
recepimento delle modalità e termini di calcolo dei
canoni nel prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il 31
dicembre 2005, i canoni di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria continuano
ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dai decreti Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 21 e 22 marzo 2000, pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive
modifiche ed integrazioni.
Art.
18
Maggiorazioni e riduzioni dei canoni di accesso
1.
Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 17, nel rispetto del Trattato istitutivo
della Comunità Europea e della normativa comunitaria in materia e sulla base
dei principi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai
sensi dell’ articolo 17, comma 1, possono essere
previsti coefficienti di maggiorazione sui canoni corrisposti per l’utilizzo
della rete ferroviaria, ovvero riduzioni dei canoni stessi, nonché modifiche
dei canoni che tengano conto del costo degli effetti ambientali causati dalla
circolazione dei treni.
Art. 19
Sistema
di compensazione per la mancata copertura dei costi ambientali, dei costi
connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura
1.
Nel
rispetto degli articoli 73, 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità
Europea e della normativa comunitaria in materia, con provvedimento normativo o
amministrativo possono essere istituiti sistemi di
compensazione, di durata limitata nel tempo, a favore del modo di trasporto
ferroviario laddove sia dimostrabile la mancata copertura dei costi ambientali,
dei costi connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura da parte di modi
di trasporto concorrenti e nei limiti della differenza tra tali costi rispetto
ai costi equivalenti imputabili alla modalità di trasporto ferroviario.
2.
Se i soggetti che beneficiano di una compensazione di cui al comma 1
usufruiscono di un diritto esclusivo, la compensazione deve essere
accompagnata da vantaggi comparabili per gli utenti.
3.
Le
metodologie di definizione e di calcolo utilizzate per la determinazione delle
compensazioni di cui al presente articolo devono essere rese pubbliche e deve
essere possibile dimostrare l’entità dei costi specifici imputabili a modi di
trasporto concorrenti che vengono evitati,
direttamente o indirettamente, sostenendo il trasporto ferroviario con il
ricorso a tale tipologia di compensazioni.
Art.
20
Servizi
1. Il
gestore dell’infrastruttura garantisce alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie
e alle imprese ferroviarie cui sono state assegnate tracce orarie, a condizioni eque e non discriminatorie, e senza
corresponsione di alcun onere aggiuntivo rispetto al canone di accesso, la fornitura
dei seguenti servizi:
a)
trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura, ai fini
della conclusione dei contratti di cui all’articolo 25;
b)
utilizzo della capacità assegnata;
c)
uso degli scambi e dei raccordi;
d)
controllo e regolazione della circolazione dei treni, segnalamento
e instradamento dei convogli, nonché comunicazione di
ogni informazione relativa alla circolazione;
e)
uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione,
ove disponibile;
f)
ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale è stata
concessa la capacità.
2. Le
associazioni internazionali di imprese e le imprese
ferroviarie, hanno altresì il diritto all’accesso ed all’utilizzo, a condizioni
eque e non discriminatorie, di:
a)
impianti di approvvigionamento di combustibile;
b)
stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi;
c)
scali e terminali merci;
d)
aree e impianti di smistamento e di composizione dei treni;
e)
aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito
di materiale rotabile e di merci;
f)
centri di manutenzione ed ogni altra infrastruttura tecnica;
g)
servizi di manovra;
h)
controllo dei trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione
di contratti specifici con il gestore dell’infrastruttura;
i)
assistenza alla circolazione di treni speciali, previa
sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell’infrastruttura.
3.
Il
gestore dell’infrastruttura effettua le prestazioni di
cui al comma 2 dietro pagamento di corrispettivi che tengano conto della
situazione della concorrenza nel settore e può rifiutare le richieste delle
imprese ferroviarie di fornitura dei servizi stessi esclusivamente qualora
sussistano valide alternative a condizioni di mercato.
4.
Il
gestore dell’infrastruttura, ove non sia in condizione di fornire alcuni dei
servizi di cui al comma 2, provvede, entro un anno dall’entrata in vigore del
presente decreto, ad affidare la gestione dei servizi stessi, con procedure
trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti
indipendenti dalle imprese ferroviarie, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte
delle imprese ferroviarie. Il gestore
dell’infrastruttura deve comunque garantire, anche
nelle more dell’eventuale affidamento a terzi, una gestione efficiente, equa e
non discriminatoria dei servizi in parola e ne risponde direttamente.
5. Su richiesta di ciascuna associazione internazionale di
imprese ferroviarie o impresa ferroviaria il gestore dell’infrastruttura presta,
ove disponibili, i seguenti servizi complementari:
a)
corrente di trazione;
b)
preriscaldamento treni passeggeri;
c)
fornitura di combustibile e ogni altro servizio fornito presso le
infrastrutture a cui è consentito l’accesso.
6. Il
gestore dell’infrastruttura può, su espressa richiesta delle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie o delle imprese
ferroviarie, fornire, ove disponibili, i seguenti servizi ausiliari:
a)
accesso alla rete di telecomunicazioni;
b)
fornitura di informazioni complementari;
c)
verifica tecnica sul materiale rotabile.
Il gestore dell’infrastruttura
non è obbligato a
fornire i servizi di cui al presente comma.
7.
Se
i servizi di cui ai commi 2, 5 e 6 sono offerti da un unico fornitore o comunque non sono offerti in regime di concorrenza, devono
essere forniti a prezzi commisurati al costo di fornitura e sulla base del
livello di utilizzo effettivo. Se gli stessi servizi sono offerti in regime di concorrenza,
devono essere forniti a prezzi di mercato.
8.
L’accesso
e la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei porti
indicati all’allegato I della direttiva 2001/12/CE, che servono o potrebbero
servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie
in maniera non discriminatoria e le richieste da parte delle imprese
ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato.
Art. 21
Sistema
di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario
1. Al
fine di ridurre al minimo le disfunzioni conseguenti ad eventuali perturbazioni
arrecate alla circolazione dei treni, il gestore dell’infrastruttura adotta,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2003
un apposito sistema di controllo delle prestazioni del
trasporto ferroviario, che può prevedere la possibilità sia di comminare
sanzioni agli utilizzatori della rete che arrecano tali perturbazioni, sia di
erogare compensazioni agli utilizzatori della rete danneggiati da tali
perturbazioni, sia di erogare forme di premio per gli utilizzatori della rete
che si distinguono per l’aver effettuato prestazioni superiori a quelle
previste dai rispettivi contratti di accesso all’infrastruttura.
2. I
principi di base del sistema di controllo delle prestazioni di cui al presente articolo si applicano all’intera rete gestita dal gestore
dell’infrastruttura.
1. Il
gestore dell’infrastruttura ferroviaria è il soggetto preposto all’assegnazione
della capacità di infrastruttura ferroviaria.
2. Il
gestore dell’infrastruttura ferroviaria, in quanto
soggetto indipendente dai richiedenti sia dal punto di vista giuridico, che dal
punto di vista decisionale ed organizzativo,
procede alla ripartizione della capacità, garantendo che:
a)
la capacità sia ripartita su base equa e non discriminatoria;
b)
la ripartizione della capacità consenta un utilizzo efficace e ottimale
dell’infrastruttura ferroviaria.
3.
La
capacità di infrastruttura assegnata ad un richiedente
non può essere trasferita a pena di nullità ed ogni violazione ha come
conseguenza l'esclusione da una nuova assegnazione di capacità, nell’ambito
della programmazione dell’orario di servizio immediatamente successivo.
L'utilizzo della capacità da parte di un'impresa ferroviaria al fine di
svolgere attività di trasporto per conto di un richiedente che non è un'impresa
ferroviaria o un’associazione internazionale di imprese
ferroviarie, non è considerato un trasferimento.
4.
Il
diritto di utilizzare capacità specifiche di infrastruttura
sotto forma di tracce orarie può essere concesso per una durata massima non
superiore alla vigenza di un orario di servizio.
5.
Il
gestore dell'infrastruttura e un richiedente possono, tuttavia, concludere un accordo quadro, a norma dell'articolo 23, per
l'utilizzo di capacità sull'infrastruttura
ferroviaria interessata per un periodo superiore a quello di vigenza di un
orario di servizio ed a partire dal primo orario di servizio utile,
compatibilmente con le procedure individuate per l’assegnazione di capacità
nell’articolo 27 e nel prospetto informativo della rete.
6.
I
diritti ed obblighi rispettivi del gestore dell'infrastruttura e dei
richiedenti in materia di assegnazione della capacità
sono definiti in sede contrattuale, con modalità individuate nel prospetto informativo
della rete di cui all’articolo 13.
Art. 23
Accordi quadro
1. Nel rispetto degli articoli
81, 82 e 86 del Trattato istitutivo dell’Unione europea, l’accordo quadro
di cui all’articolo 22, comma 5, specifica
le caratteristiche della capacità di infrastruttura
richiesta dal richiedente e a questo offerta per un periodo superiore alla
vigenza di un orario di servizio ed a partire dal primo orario di servizio
utile, compatibilmente con le procedure individuate per l’assegnazione di
capacità nell’articolo 27 e nel prospetto informativo della rete. L'accordo quadro non specifica il dettaglio
delle tracce orarie richieste, ma deve mirare a rispondere alle
legittime esigenze commerciali del richiedente.
2. Gli accordi quadro non devono
ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di
altri richiedenti o servizi.
3. Sono ammesse modifiche o limitazioni
dell'accordo quadro purchè finalizzate a consentire
un migliore utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.
4. L'accordo quadro può prevedere
sanzioni per il caso di modifica o di cessazione dello stesso.
5. Gli accordi
quadro sono conclusi di regola per un periodo di cinque anni. In casi
specifici è ammessa una durata maggiore o minore. Un periodo superiore ai
cinque anni, e comunque non superiore a dieci anni,
è motivato dall'esistenza di contratti commerciali, investimenti o rischi
particolari.
6. Nel
rispetto della riservatezza commerciale, gli aspetti generali di ogni accordo quadro sono comunicati a tutte le parti
interessate.
7.
Se
il richiedente di un accordo quadro non è un’impresa ferroviaria o
un’associazione internazionale di imprese ferroviarie,
esso dovrà indicare in tempo utile al gestore dell’infrastruttura le imprese
ferroviarie o le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che
effettueranno per suo conto, almeno per il primo anno di vigenza dell’accordo
medesimo, i servizi di trasporto relativi alla capacità acquisita con tale
accordo quadro. A tali fini dette
imprese ferroviarie o associazioni internazionali d’imprese ferroviarie
procedono, ai sensi dell’articolo 24, alla richiesta di assegnazione
di capacità specifiche, sotto forma di tracce orarie, e successivamente alla
stipula del contratto con il gestore dell’infrastruttura, secondo le procedure
previste negli articoli 22 e 25 e nel prospetto informativo della rete.
8.
Il
gestore dell'infrastruttura può stabilire per i richiedenti condizioni volte a
tutelare le sue legittime aspettative circa le future
entrate e l'utilizzo dell'infrastruttura. Tali condizioni devono essere
congrue, trasparenti e non discriminatorie. Esse sono pubblicate, nell'ambito
dei principi di assegnazione della capacità, nel
prospetto informativo della rete e ne è informata la Commissione Europea.
9.
Le
condizioni di cui al comma precedente riguardano esclusivamente la prestazione
di una garanzia finanziaria, di livello congruo e proporzionale al livello di attività previsto dal richiedente, e l’assicurazione
dell'idoneità a presentare offerte conformi in vista dell'ottenimento della
capacità di infrastruttura.
Art. 24
Richieste di tracce orarie
1. Le richieste di
capacità specifiche di infrastruttura sotto forma di
tracce orarie possono essere presentate dalle imprese ferroviarie e dalle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie.
2. Il gestore
dell'infrastruttura stabilisce per i richiedenti condizioni volte a tutelare le
sue legittime aspettative circa le future entrate e
l'utilizzo dell'infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue, trasparenti
e non discriminatorie. Esse sono pubblicate, nell'ambito dei principi di assegnazione della
capacità, nel prospetto informativo della rete e ne è informata la Commissione
Europea.
3. Le
condizioni di cui al comma 2 riguardano esclusivamente la prestazione di una
garanzia finanziaria, di livello congruo e proporzionale al livello di attività previsto dal richiedente, e l’assicurazione
dell'idoneità a presentare offerte conformi in vista dell'ottenimento della
capacità di infrastruttura.
Art.
25
1. I soggetti di cui
all’articolo 24 possono presentare al gestore dell'infrastruttura una richiesta
di conclusione di un contratto per la concessione di diritti di
utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, dietro pagamento di un canone,
di cui all’articolo 17.
2. Le
richieste concernenti l'orario di servizio devono
rispettare i termini fissati nell’articolo 27 e recepiti nel prospetto
informativo della rete.
3. Le
imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese
ferroviarie che hanno concluso un accordo quadro ai sensi dell’articolo 23,
presentano la richiesta di capacità specifica sotto forma di tracce orarie in
base a tale accordo.
4. Il
gestore dell'infrastruttura assicura il trattamento delle richieste di capacità
di infrastruttura che gli pervengono da qualsiasi
organismo comune eventualmente istituito dai gestori dell'infrastruttura,
presso cui i richiedenti possano presentare direttamente le richieste.
Art. 26
1.
Le
imprese ferroviarie e le associazioni internazionali hanno facoltà di
richiedere all’organismo di regolazione di cui all’ articolo
37, il riesame delle determinazioni adottate dal gestore dell’infrastruttura
ferroviaria in materia di ripartizione della capacità di infrastruttura
ferroviaria o in materia di riscossione del canone. Il suddetto organismo di
regolazione si pronuncia entro due mesi dalla data di ricevimento di tutte le
informazioni necessarie.
1. Il
gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione
della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo
trasparente e non discriminatorio e nel rispetto dei diritto comunitario,
osservando i principi fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con il decreto di cui all’articolo 17, comma 1.
2. Il
gestore dell'infrastruttura rispetta la riservatezza commerciale delle
informazioni ricevute dai richiedenti e deve essere permanentemente in grado di
fornire, ad ogni soggetto interessato, informazioni sulla capacità di infrastruttura assegnata per l’effettuazione di servizi
di trasporto ferroviario.
3. L’assegnazione
della capacità avviene secondo il seguente schema:
a) Il gestore dell’infrastruttura
ferroviaria, prima di iniziare le consultazioni per la definizione del progetto
di orario di servizio di cui all’articolo 29, comma
3, identifica insieme con i soggetti competenti in materia di assegnazione
di capacità negli altri Stati membri, le tracce orarie riservate ai servizi
di trasporto internazionale che vanno integrati nello stesso orario;
b) soltanto in caso di assoluta
e comprovata necessità il gestore dell’infrastruttura può apportare modifiche
alle tracce orarie che sono state riservate ai servizi di trasporto internazionale
secondo la procedura di cui al punto precedente;
c) l’orario di servizio è stabilito una volta
per anno civile;
d)
per le modifiche
e gli eventuali adeguamenti dell’orario il gestore dell’infrastruttura procede
ai sensi del paragrafo 2 dell’allegato III della direttiva 2001/14/CE;
e)
non oltre undici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio,
il gestore dell'infrastruttura provvede a che le tracce orarie provvisoriamente
riservate ai servizi di trasporto internazionale siano definite in cooperazione
con i soggetti competenti in materia di assegnazione di capacità negli
altri Stati membri. Il
gestore dell'infrastruttura assicura per quanto possibile che la programmazione
di tali tracce sia mantenuta invariata nelle fasi successive della definizione
dell’orario di servizio;
f)
il termine per la presentazione delle richieste di capacità da integrare
nell'orario di servizio non può essere superiore a dodici mesi prima dell’entrata
in vigore dell’orario;
g)
il gestore dell’infrastruttura delibera
sulle richieste entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione
delle stesse da parte delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali
di imprese ferroviarie, dandone comunicazione alle stesse. Il rigetto della
richiesta deve essere motivato;
h) quando il rigetto della richiesta di capacità
è motivato dalla insufficienza della stessa, la richiesta
è riesaminata, d’accordo con l’istante, in occasione del successivo adeguamento
dell’orario per gli itinerari interessati. Le date degli adeguamenti di
orario e le relative prescrizioni sono rese disponibili ai soggetti
interessati;
i)
entro i quattro mesi successivi alla scadenza
del termine per la presentazione delle richieste da parte delle imprese ferroviarie
e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura
predispone un progetto di orario di servizio.
4. Il
gestore dell’infrastruttura ferroviaria è tenuto a comunicare tempestivamente alle imprese ferroviarie interessate ogni modifica rilevante
della qualità delle linee e della capacità utilizzata per l’espletamento dei
servizi ferroviari.
Art.
28
Cooperazione per l'assegnazione
della capacità di infrastruttura
1. Nell’ambito delle procedure di assegnazione della capacità il gestore
dell'infrastruttura coopera con i gestori degli altri paesi, in conformità a
quanto indicato negli articoli
4, 15 e 18 della direttiva 2001/14/CE,
per consentire la
creazione e l'assegnazione efficienti della capacità di infrastruttura su più
reti nazionali, anche mediante la definizione di tracce orarie per servizi di
trasporto internazionale, in particolare per quelli effettuati nell’ambito
della Rete ferroviaria transeuropea per il trasporto
di merci indicata nell’allegato I della Direttiva 2001/12/CE, e per facilitare
la circolazione di treni merci che sono oggetto di una richiesta ad hoc di cui
all’articolo 31.
2.
In tale ambito i gestori dell'infrastruttura
valutano le diverse esigenze ed eventualmente propongono ed organizzano itinerari e tracce orarie da destinare a servizi di
trasporto ferroviario internazionale.
3.
I
principi di cui al presente articolo si applicano anche in
relazione alle diverse reti ferroviarie presenti nel territorio
nazionale che rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto.
Art.
29
1. Nell’ambito del
processo di assegnazione di capacità, devono essere
soddisfatte, per quanto possibile, tutte le richieste di capacità di
infrastruttura, comprese quelle relative a tracce orarie su linee appartenenti
a più reti, anche tenendo conto, per quanto possibile, dei vincoli gravanti sui
richiedenti, compresa l’incidenza economica sulla loro attività.
2. Nei
soli casi previsti dagli articoli 30 e 32, il gestore dell’infrastruttura,
nell’ambito della procedura di coordinamento, finalizzata all’assegnazione di
capacità può accordare la priorità a servizi specifici, nel rispetto dei principi
stabiliti nel decreto di cui all’articolo 17, comma 1.
3. Il
gestore dell’infrastruttura, previa consultazione delle parti interessate,
redige un progetto di orario di servizio e concede
alle parti stesse un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione
di eventuali osservazioni, da valutarsi ai fini della ripartizione della
capacità di infrastruttura.
4. In
caso di richieste di capacità configgenti, il gestore dell’infrastruttura si
adopera al fine di coordinarle nell’ottica di
conciliare per quanto possibile tutte le richieste anche, se del caso, proponendo
capacità di infrastruttura diverse da quelle richieste.
5. I
principi che disciplinano la procedura di coordinamento
sono esposti nel prospetto informativo della rete e tengono conto della
difficoltà di predisporre tracce orarie per i servizi di trasporto internazionale
e dell’effetto che ogni modificazione può comportare su altri gestori
dell’infrastruttura.
6. Fatte
salve le procedure di ricorso esistenti e le disposizioni di cui all’articolo
37, in caso di vertenze relative all’assegnazione
della capacità di infrastruttura è predisposto dal gestore dell’infrastruttura
un sistema di risoluzione delle vertenze al fine di giungere alla rapida
soluzione delle stesse. Le decisioni in
merito devono essere adottate dal gestore dell’infrastruttura entro dieci
giorni lavorativi.
Art.
30
1. Se dopo il
coordinamento delle richieste di tracce orarie e la consultazione con i
richiedenti non è possibile soddisfare adeguatamente le richieste di capacità di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura dichiara
immediatamente che l'elemento dell'infrastruttura in causa è saturata. Tale dichiarazione
è emessa anche per un'infrastruttura che è prevedibile sia insufficiente in un
prossimo futuro.
2. Quando
un'infrastruttura è stata dichiarata saturata, il gestore dell'infrastruttura
esegue un'analisi della capacità, a norma dell'articolo 33
a meno che sia già in corso un piano di potenziamento della capacità a norma dell'articolo
34.
3. Le
procedure da seguire e i criteri applicati per l’assegnazione di capacità
quando l'infrastruttura è a capacità limitata o saturata sono indicati nel
prospetto informativo della rete, tenendo in debito conto l'importanza dei
servizi di trasporto merci, in particolare internazionali.
Art.
31
1. Il gestore
dell'infrastruttura risponde celermente, e comunque
entro cinque giorni lavorativi, a richieste ad hoc concernenti singole tracce
orarie presentate dalle imprese ferroviarie e dalle associazioni internazionali
di imprese ferroviarie, anche in corso di vigenza dell’orario di servizio.
L'informazione fornita sulla capacità disponibile di riserva è comunicata a
tutti i richiedenti eventualmente interessati ad utilizzare questa capacità.
2. Il
gestore dell'infrastruttura valuta la necessità di tenere a disposizione,
nell'ambito dell'orario definitivo di servizio, capacità di riserva per poter
rispondere rapidamente a prevedibili richieste ad hoc
di capacità. Tale principio vale anche per infrastrutture saturate.
Art.
32
1. Fatte salve le
previsioni di cui al comma 2, la capacità di infrastruttura
è considerata disponibile per tutte le tipologie di servizi di trasporto che
hanno le caratteristiche necessarie per l’utilizzo della linea ferroviaria.
2. Se
esistono itinerari alternativi idonei, il gestore dell'infrastruttura, previa
consultazione di tutte le parti interessate, può designare un'infrastruttura
particolare da utilizzare per determinati tipi di traffico. Fatti salvi gli articoli
81, 82 e 86 del Trattato, ove tale designazione abbia avuto luogo, il gestore
dell'infrastruttura può dare la priorità a tali tipologie di traffico
nell'assegnazione della capacità di infrastruttura. La designazione non impedisce
l'utilizzo dell'infrastruttura per altri tipi di traffico se vi è capacità
disponibile e se il materiale rotabile utilizzato corrisponde alle caratteristiche
tecniche necessarie per l'utilizzo della linea.
3. In
caso di designazione di un'infrastruttura a norma del comma 2 ne è fatta menzione nel prospetto informativo della rete.
Art.
33
1. L'analisi della
capacità in caso di infrastruttura saturata mira a
determinare le restrizioni di capacità di infrastruttura che impediscono il
soddisfacimento adeguato delle richieste e a proporre metodi volti al soddisfacimento
di richieste di capacità supplementari. L'analisi individua i motivi della
saturazione e le misure da adottare a breve e medio termine per porvi rimedio.
2. L'analisi
verte sull'infrastruttura, le procedure operative, la natura dei diversi
servizi e l'effetto di tutti questi fattori sulla capacità di
infrastruttura. Il gestore dell’infrastruttura può adottare misure che comprendano la modificazione dell'itinerario, la riprogrammazione dei servizi, i cambiamenti di velocità e i
miglioramenti dell'infrastruttura.
3. L'analisi
della capacità deve essere completata entro sei mesi dal momento in cui
l'infrastruttura è stata dichiarata saturata.
Art.
34
1. Entro sei mesi dal
completamento dell'analisi di capacità, il gestore dell'infrastruttura presenta
un piano di potenziamento della capacità.
2. Il
piano di potenziamento della capacità è elaborato previa consultazione
dell'utenza dell'infrastruttura saturata. Il
piano di potenziamento della capacità deve indicare:
a) i motivi della saturazione,
b) il prevedibile futuro
sviluppo del traffico,
c) i vincoli allo sviluppo
dell'infrastruttura,
d) le opzioni e i
costi del potenziamento della capacità, tra cui le probabili modifiche dei canoni
di accesso.
3. Oltre
a quanto previsto al comma 2, il piano di potenziamento determina, in base a un'analisi costi-benefici delle possibili misure
individuate, le azioni da adottare per potenziare la capacità di infrastruttura,
compreso un calendario per l'attuazione delle misure.
4. Il
gestore dell'infrastruttura, per l’utilizzo di determinate infrastrutture e
tratti infrastrutturali saturati a norma dell’articolo 32, cessa di esigere il
pagamento della componente del canone legata alla
densità di circolazione su tali infrastrutture e tratti infrastrutturali,
qualora:
a) non sia in grado di presentare un piano
di potenziamento della capacità;
b) non porti avanti il piano di azione stabilito nel piano di potenziamento della
capacità.
5.
Il gestore dell'infrastruttura nei casi di cui al comma 4 può, previa approvazione dell'organismo di
regolazione di cui all'articolo 37, continuare ad esigere il pagamento del componente del canone di cui al medesimo comma, se:
a) il piano di potenziamento della capacità
non può essere attuato per ragioni che sfuggono al suo controllo, o
b) le opzioni
disponibili non sono economicamente o finanziariamente valide.
Art. 35
Utilizzo delle tracce orarie
1. Il gestore
dell'infrastruttura impone, in particolare in caso di infrastruttura
saturata, la rinuncia a tutte le tracce orarie che, per un periodo di almeno un
mese, siano state utilizzate al di sotto della soglia minima fissata nel
prospetto informativo della rete, a meno che la causa sia riconducibile a
fattori di carattere non economico che sfuggano al controllo degli operatori.
2. Nel
prospetto informativo della rete, il gestore dell'infrastruttura può
specificare le condizioni in base alle quali si terrà conto dei precedenti
livelli di utilizzo delle tracce orarie nella
determinazione delle priorità nella procedura di assegnazione di capacità.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36
Ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie
e delle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie
1.
Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di
imprese ferroviarie che espletano sull’infrastruttura ferroviaria nazionale
servizi di trasporto di merci o di persone, osservano, oltre ai requisiti
stabiliti dal presente decreto, anche la legislazione nazionale e la normativa
regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate
in modo non discriminatorio, con particolare riguardo agli standard definiti
e alle prescrizioni in materia di:
a)
requisiti tecnici ed operativi specifici per i servizi ferroviari;
b)
requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale
rotabile e all’organizzazione interna delle imprese ferroviarie;
c)
salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti dei lavoratori e
degli utenti;
d)
requisiti applicabili a tutte le imprese nel pertinente settore
ferroviario destinate a offrire vantaggi o protezione agli utenti.
2.
E’
fatto obbligo alle imprese ferroviarie ed alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie di rispettare gli accordi applicabili
ai trasporti ferroviari internazionali, nonché le pertinenti disposizioni
fiscali e doganali.
Art.
37
1. L’organismo di
regolazione indicato all’articolo 30 della Direttiva 2001/14/CE
è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso
vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena
indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia
finanziaria, dall’organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all’infrastruttura, dall’organismo preposto
all'assegnazione della capacità e dai richiedenti, conformandosi ai principi di
cui al presente articolo.
2. L’organismo
di regolazione collabora con gli organismi degli altri Paesi membri della
Comunità Europea, scambiando informazioni sulle proprie attività, nonché sui principi e le prassi decisionali adottati, al
fine di coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito comunitario.
3. Salvo
quanto previsto dall’articolo 29 in tema di vertenze relative
all’assegnazione della capacità di infrastruttura, ogni richiedente ha
il diritto di adire l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato
vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro
pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore
dell’infrastruttura o eventualmente dall’impresa ferroviaria in relazione a
quanto segue:
a) prospetto informativo della rete;
b) procedura di assegnazione
della capacità di infrastruttura e relativo esito;
c) sistema di imposizione
dei canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i
servizi di cui all’ articolo 20;
d) livello o struttura dei canoni per
l'utilizzo dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di cui all’ articolo 20;
e) rilascio del
certificato di sicurezza;
f) controllo del rispetto delle norme e
degli standard di sicurezza.
4. L'organismo
di regolazione, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di
chiedere al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra
parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili, in particolare al
fine di poter garantire che i canoni per l’accesso all’infrastruttura ed i
corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all’ articolo
20, applicati dal gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto previsto
dal presente decreto e non siano discriminatori. Le informazioni devono essere fornite senza
indebiti ritardi.
5. Con
riferimento alle attività di cui al comma 3, l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficio e adotta
le misure necessarie volte a porre
rimedio entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie.
Fatto salvo il comma 7, la decisione dell'organismo di regolazione è vincolante
per tutte le parti cui è destinata.
6. In
caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacità di
infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di assegnazione di
capacità, l'organismo di regolazione può concludere che non è necessario
modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o che, invece, essa
deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso.
7. In
ogni caso, avverso le determinazioni dell’organismo di
regolazione è ammesso il sindacato giurisdizionale.
Art. 38
Abrogazione
1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998,
n.277, ed il decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n.146, fatto salvo l’articolo 9 comma
5.
3.
Si intende fatto al presente decreto ogni riferimento ai decreti di cui
al comma 1, contenuto nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, nonché nelle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative concernenti la materia regolata dal presente decreto.
Art. 39
Clausola di cedevolezza espressa
1. In relazione a
quanto disposto dall’articolo 117, comma 5, della Costituzione, le disposizioni
del presente decreto afferenti a materia di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano
ancora provveduto al recepimento delle direttive 2002/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.