IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

-          Visto l’articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

-          Visto il D.P.R. …..

-          Visti in particolare gli articoli 8, 9 e 14 del D.P.R.….

 

emana il seguente Decreto:

 

Art. 1

(Riparto del Fondo di cui all’articolo 38 comma 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166)

1.       Come stabilito dall’articolo 8 del Regolamento, per il triennio 2003-2005 le risorse del “Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e dei merci pericolose e agli investimenti per le autostrade viaggianti” di cui all’articolo 38 comma 6 della legge 1° agosto 2002 n. 166, sono destinate per il 50% agli interventi di cui ai commi 5 del medesimo articolo e per il 25% a contributi per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.  Un ammontare non superiore all’uno per cento delle predette risorse è destinato al finanziamento, ai sensi dell’articolo 38 comma 8 della legge 1 agosto 2002, n.166, degli incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dallo stesso articolo 38 e per l’assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.

 

Art. 2

(Misura degli incentivi di cui all’articolo 38 comma 5 della legge 1° agosto 2002, n. 166)

1.       Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento, l’ammontare complessivo dell’incentivo spettante ad ogni impresa è costituito, per ciascuna tipologia di trasporto, da un incentivo base e da un incentivo premiante.

2.       L’incentivo base spettante all’impresa è costituito dal prodotto della misura unitaria dell’incentivo base e del numero dei treni*km effettuati. La misura  unitaria dell’incentivo base è articolata, secondo quanto riportato nell’allegato 1, in funzione della tipologia di trasporto, della distanza tra origine e destinazione e del grado di bilanciamento delle unità di carico per singola relazione. 

3.       L’incentivo premiante di cui all’articolo 9 del Regolamento è attribuito con cadenza annuale, a decorrere dal secondo anno di validità del sistema incentivante di cui all’articolo 38 comma 5 della legge 1° agosto 2002 n. 166.  L’assegnazione di una quota di risorse a titolo di incentivo premiante ha luogo, per ciascuna impresa, qualora la quantità di treni*km effettuati nel 2004 o nel 2005 sia aumentata, rispetto alla quantità consuntivata nell’anno 2003, delle quantità predeterminate di cui all’allegato 2, che riporta altresì la misura unitaria dell’incentivo stesso.  Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, l’incentivo premiante è calcolato sull’incremento di treni*km, con le modalità di cui all’allegato 2.

4.       L’ammontare dell’incentivo premiante erogabile, per ciascun anno, alla singola impresa, è limitato al valore massimo del 10% del valore erogato per l’incentivo base all’impresa stessa per lo stesso anno.

 

Art. 3

(Tipologia di investimenti incentivabili e misura dei contributi di cui all’articolo 38 comma 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166)

1.       Come previsto dall’articolo 8 del Regolamento, gli investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci per i quali è possibile accedere ai contributi sono riferiti ai seguenti beni, nuovi di fabbrica:

a.             Locomotori per trazione o manovra;

b.             Carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato;

c.             Carri cisterna per merci pericolose;

d.             Casse mobili UIC/CEN;

e.             Tank container T per merci pericolose;

f.              Gru semoventi per la movimentazione di UTI;

g.             Gru a portale;

2.       La percentuale massima contribuibile del prezzo di acquisto, l’ammontare massimo complessivo di risorse erogabili per ciascuna categoria di beni nonché il limite, per soggetto richiedente e per bene, del contributo alle spese sostenute sono individuati nell’allegato 3.

3.       Ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del Regolamento, i beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al presente articolo non possono essere sottratti all’uso previsto e non possono essere alienati per un numero di anni - a decorrere dalla data di acquisto - pari a quanto stabilito nell’allegato 3.

4.       Per la durata del periodo di cui al precedente comma 3, entro il mese di gennaio di ciascun anno successivo a quello di accesso ai contributi di cui al presente articolo, l’impresa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un consuntivo contenente l’indicazione dell’effettivo utilizzo dei beni acquisiti, in rapporto a quanto previsto, per il corrispondente anno, nel piano pluriennale di attività di cui all’articolo 14 del Regolamento.

 


Allegato 1 – Misura unitaria dell’incentivo base ai sensi dell’articolo 38, comma 5 della Legge.

 

Tipologia di trasporto

Incentivo unitario (Euro  per treno *km)

Trasporto combinato

A

Trasporto ferroviario di merci pericolose

A

 

I valori riportati nella tabella soprastante, in dipendenza delle distanze coperte dal trasporto e del grado di bilanciamento dello stesso, sono modificati come segue:

 

1.       Qualora il percorso del treno sia compreso fra i 50 ed i 400 km:

Incentivo unitario modificato = A * [1+ ( 400 – PF)/ 400]

dove:

PF   = percorrenza ferroviaria convenzionale in Km riferita all’intero percorso del treno comprendente anche il percorso su rete estera.  Per percorrenze comprese fra 50 e 100 Km si considera, ai soli fini del calcolo dell’incentivo unitario modificato, PF  = 100 Km.

2.       Qualora su una o più relazioni di traffico, individuate da stessa origine e destinazione, venga consuntivato a fine anno - nell’ambito del singolo rapporto contrattuale tra impresa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui all’articolo 10 del Regolamento - un bilanciamento delle unità di carico intermodale o delle ferrocisterne trasportate nei due sensi pari almeno al 75 %, i valori dell’incentivo unitario spettanti all’impresa che ha effettuato il trasporto sono incrementati, relativamente ai treni*km di quella o di quelle relazioni, di 0.25*A  Euro.

 

 

 

Allegato 2  -    Valore unitario per treno*km dell’incentivo premiante attribuito alla quantità di treni*km effettuati dall’impresa in incremento rispetto alle quantità effettuate nell’anno 2003 e determinazione delle soglie minime di incremento necessarie all’attivazione dell’incentivo premiante.

 

Incremento percentuale delle quantità di treni*km effettuati dall’ impresa nell’anno 2004 rispetto all’anno 2003 oltre il quale si percepisce l’incentivo premiante.

 

1)

Incremento percentuale delle quantità di treni*km effettuati dall’ impresa nell’anno 2005 rispetto all’anno 2003 oltre il quale si percepisce l’incentivo premiante.

 

2)

Incentivo premiante

(Euro per

Treno*chilometro)

5%

10.00%

B

 

1)    L’incentivo premiante viene erogato per l’ammontare di treni*km effettuati nel 2004 eccedenti il  valore relativo al 2003

 

2)    L’incentivo premiante viene erogato per  l’ammontare di treni*km  effettuati nel 2005  eccedenti il  valore relativo al 2003 incrementato del 5%

 

 

 

Allegato 3 – Limiti di incentivazione all’acquisto di beni di investimento ai sensi dell’articolo 3.

 

Categoria di beni

Percentuale massima contribuibile del prezzo di acquisto

Ammontare massimo complessivo di fondi erogabili per categoria di bene

(€)

Limite del contributo per bene e per impresa (€)

Durata del periodo di inalienabilità e del periodo sottoposto a vincolo di utilizzo (numero di anni dalla data di acquisto)

a. Locomotori per trazione o manovra

 

 

 

 

b. Carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato

 

 

 

 

c. Carri cisterna per merci pericolose

 

 

 

 

d. Casse mobili UIC/CEN

 

 

 

 

e. Tank container T per merci pericolose

 

 

 

 

f. Gru semoventi per la movimentazione di UTI

 

 

 

 

g. Gru a portale